martedì 10 maggio 2011

Regolamento UE 61/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 2 ) definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale.
(2) In particolare, poiché gli esperti chimici hanno ritenuto che il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (EEAG) e di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) costituisca un utile parametro di qualità per gli oli extra vergini d’oliva, è opportuno includere valori limite per questi esteri nonché un metodo per la determinazione del loro contenuto.
(3) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l’apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno che le modifiche introdotte dal presente regolamento si applichino a partire dal 1 o aprile 2011. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1) All’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«— per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all’allegato XX.»

2) Nel sommario degli allegati viene aggiunto quanto segue:

«Allegato XX: Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare».

3) L’allegato I è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento.

4) È aggiunto l’allegato XX, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.


Articolo 2

I prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1 aprile 2011 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2011.


Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



Testo del Regolamento: